3.3.06

 

Approfondimento

Newsletter N.6

Approfondimento
La Direttiva “Bolkestein” sulla liberalizzazione dei servizi: verso l’approvazione definitiva?

Introduzione
Il 16 febbraio 2006 il Parlamento europeo, nel corso della sessione plenaria svoltasi a Strasburgo, ha approvato in prima lettura, apportando però numerosi e significativi emendamenti, la proposta di direttiva sulla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno detta “Bolkestein” dal nome del commissario europeo responsabile della sua elaborazione.
La proposta di direttiva in questione, licenziata dalla Commissione nel febbraio 2004, ha sollevato un ampio ed approfondito dibattito in seno alle istituzioni europee e nazionali, alle parti sociali ed alla società civile. L’iter per l’approvazione finale della proposta, che dopo l’approvazione in prima lettura da parte del Parlamento deve tornare all’esame del Consiglio, potrebbe non concludersi in tempi brevi a causa della complessità della materia e della problematicità politico-sociale di molti suoi aspetti.
L’elaborazione della proposta di direttiva è avvenuta nel quadro dell’attuazione della Strategia di Lisbona e, in particolare, degli sforzi volti a rilanciare la crescita e la competitività dell’economia europea nella quale il settore dei servizi, com’è ben noto, riveste un’importanza fondamentale. In questo contesto, si è posta l’esigenza di un’azione a livello europeo volta alla liberalizzazione dei servizi; le valutazioni della Commissione hanno dimostrato, infatti, la persistenza di ostacoli nazionali ingiustificati rispetto al buon funzionamento del mercato interno nel settore in questione.

La proposta iniziale della Commissione europea
La proposta di direttiva originariamente formulata dalla Commissione riguarda ogni attività economica intesa come servizio (qualsiasi attività economica non salariata – vale a dire non legata al lavoro dipendente – che consiste nel fornire una prestazione dietro un corrispettivo economico), ma esclude esplicitamente alcune importanti categorie di servizi. Il suo scopo principale è di agevolare l’effettiva libera circolazione transfrontaliera di servizi, ad esempio abbassando i costi amministrativi delle operazioni.
Uno dei punti cruciali della proposta di direttiva è costituito dal principio del paese di origine, in base al quale il prestatore di servizi é sottoposto unicamente alla legislazione del paese in cui é stabilito e gli Stati membri non devono imporre restrizioni ai servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. C’è da aggiungere che la proposta, così come inizialmente concepita dalla Commissione, prevede un lungo elenco di servizi a cui non sarà possibile applicare il principio del paese di origine. Solo per citarne alcuni, sono esclusi i servizi postali, la fornitura di gas, la distribuzione delle acque, nonché una serie di servizi già regolamentati da precedenti direttive.
La proposta di direttiva non incide direttamente sulla regolamentazione delle condizioni contrattuali e salariali previste dalla normativa precedente. La proposta di direttiva, infatti, rimanda esplicitamente alla direttiva sul distacco dei lavoratori, prefigurando quindi il mantenimento dei principi attualmente in vigore.

Le modifiche approvate dal Parlamento europeo
La proposta originaria della Commissione aveva sollevato forti critiche e preoccupazione da parte di larghi settori del Parlamento europeo che sottolineavano i rischi che la direttiva incidesse sui diritti sociali dei lavoratori e innescasse forme di dumping sociale generando una corsa al ribasso nel sistema delle tutele sociali. D’altronde la larga maggioranza dei parlamentari era consapevole della forte esigenza di un intervento comunitario per rafforzare la libera circolazione dei servizi anche in vista della ripresa dell’economia europea.
Dopo un lungo e difficile confronto, i due principali gruppi politici europei, il PPE e il PSE, hanno raggiunto un compromesso sulle modifiche da apportare al testo della direttiva. La sessione plenaria del Parlamento ha dunque approvato in prima lettura una proposta di direttiva profondamente modificata. Le principali innovazioni introdotte sono le seguenti.
- Viene limitato l’oggetto della direttiva chiarendo in maniera netta che ne sono esclusi i servizi pubblici sanitari, i servizi di interesse economico generale, le misure per tutelare o promuovere la diversità culturale o linguistica e il pluralismo dei media, i servizi nel settore dell’assistenza sociale. In questo contesto si chiarisce che la direttiva non pregiudica il diritto del lavoro e, in particolare, le disposizioni relative ai rapporti tra le parti sociali. Non si incide così sulla legislazione del lavoro (condizioni occupazionali, di lavoro, relative alla salute e sicurezza sul posto di lavoro);
- Si provvede ad allungare la lista delle eccezioni relative all’ambito di applicazione della direttiva escludendone, ad esempio, i servizi bancari, i trasporti, i servizi portuali, le agenzie interinali, i servizi medico-sanitari, i servizi audio-visivi, i servizi sociali come l’edilizia sociale, l’assistenza ai figli e i servizi alla famiglia;
- Si specifica in maniera ancora più netta rispetto alla versione originaria che la normativa comunitaria sul distacco dei lavoratori non viene pregiudicata dalla direttiva. Ciò vuol dire che le innovazioni della direttiva riguardano soltanto i lavoratori autonomi che operano come prestatori di servizi e non, invece, i lavoratori dipendenti che vengano distaccati.
- Nell’ambito delle disposizioni sulla semplificazione amministrativa si introduce l’idea dei moduli europei armonizzati in modo da evitare discrepanze e inefficienze negli adempimenti amministrativi necessari alla prestazione transfrontaliera dei servizi. Vengono confermate le disposizioni relative alla creazione di sportelli unici al fine di agevolare lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e si prospetta l’istituzione di uno sportello unico europeo gestito dalla Commissione e incaricato di coordinare l’attività di quelli nazionali;
- Vengono rese meno rigide le disposizioni volte a fissare espressamente i requisiti cui le autorità nazionali non possono in alcun modo subordinare la prestazione di servizi provenienti da un altro Stato membro e quelli che possono essere ammessi soltanto nel rispetto di alcune condizioni.
- La principale innovazione prospettata dal testo elaborato dal Parlamento europeo è l’eliminazione del principio del paese di origine che aveva suscitato le critiche più severe da parte di coloro che sottolineavano i rischi relativi al livello di protezione sociale derivanti dalla direttiva. Nella proposta approvata dal Parlamento il principio del paese di origine viene sostituito da un obbligo generale, posto in capo agli Stati membri, di rispettare il diritto degli operatori economici di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede. In particolare, si specifica che lo Stato membro in cui il servizio viene prestato è tenuto ad assicurare il libero accesso a un’attività di servizio e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio. Si prevede inoltre che gli Stati membri non possano subordinare l’accesso ad un’attività di prestazione di servizi a requisiti che non rispettino i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Per di più, si prevede un ampio numero di casi (ad esempio: i servizi postali, i servizi di distribuzione e di fornitura idrica) nei quali questi divieti specifici di restrizione della libera circolazione dei servizi non si applicano.

Conclusioni
I numerosi emendamenti approvati dal Parlamento europeo cambiano profondamente il contenuto e l’impostazione della direttiva “Bolkenstein”. Si è cercato in questo modo di rispondere all’esigenza, fortemente sentita, di salvaguardare il sistema di protezione sociale degli Stati membri dai rischi potenzialmente derivanti dalla direttiva. Si prospetta così la modifica di alcune disposizioni effettivamente in grado di produrre conseguenze negative sui sistemi sociali, ma si interviene anche su aspetti la cui “pericolosità” sembra essere stata decisamente sopravalutata. In queste condizioni, ci si può domandare se il testo formulato dal Parlamento europeo non finisca con il rappresentare uno strumento sostanzialmente inefficace al fine di introdurre elementi di liberalizzazione dei servizi nell’economia europea. È comunque probabile che non tutti gli emendamenti saranno accettati dalla Commissione e dal Consiglio nel prosieguo del percorso legislativo. La proposta di direttiva torna adesso all’esame del Consiglio.






<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?