30.11.05

 

approfondimento del mese

L’APPROFONDIMENTO

Il sistema REACH di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

L’attuale normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, che si fonda sulla distinzione tra le “nuove sostanze” soggette a controlli piuttosto rigorosi e le “sostanze esistenti” sottoposte invece a verifiche assai meno stringenti, mostra ormai limiti evidenti.
In primo luogo, essa non garantisce un adeguato livello di protezione dell’ambiente e della salute perché il meccanismo di raccolta delle informazioni sulle sostanze esistenti è carente e perché le procedure per l’assunzione delle eventuali misure di gestione del rischio sono farraginose. In secondo luogo, essa non risulta economicamente efficiente perché le procedure sono in gran parte incentrate sul ruolo delle autorità nazionali e, di conseguenza, gli aggravi per gli operatori economici risultano moltiplicati. In questo contesto la Commissione ha avviato, con la pubblicazione nel febbraio 2001 di un apposito Libro bianco, un processo di radicale riforma della disciplina vigente. La Commissione ha dunque proposto l’adozione di un regolamento volto ad istituire il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, nonché a creare un’Agenzia europea incaricata di gestire gran parte delle relative procedure. Dopo un lungo e difficile confronto, che ha coinvolto un notevole numero di soggetti interessati, la proposta della Commissione è stata approvata, con molti emendamenti, in prima lettura dal Parlamento europeo.

La proposta, così come emendata dal Parlamento europeo, è fondata su quattro elementi fondamentali: a) la registrazione delle sostanze; b) la valutazione delle sostanze; c) l’autorizzazione per le sostanze ad elevata pericolosità; d) le restrizioni.
a) Registrazione. Si tratta della novità più significativa: in luogo dell’attuale sistema in base al quale le “nuove sostanze” sono soggette a notifica quando vengono immesse sul mercato in quantità superiori a 10 Kg, si prevede un obbligo generale di registrazione per le sostanze fabbricate o importate in quantità superiore ad 1 tonnellata. Occorre dunque presentare una richiesta di registrazione all’Agenzia presentando un fascicolo tecnico contenente informazioni sulla sostanza; per quantità superiori a 10 tonnellate è necessario includere anche una relazione dettagliata sulla sicurezza chimica.
Gli emendamenti del Parlamento europeo hanno modificato il funzionamento della procedura di registrazione cercando di bilanciare l’esigenza di semplificazione per le imprese e quelle di tutela dell’ambiente e della salute. L’obbligo di registrazione è inderogabile per le sostanze prodotte in quantitativi superiori a 1.000 tonnellate e per quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche. Per le quantità comprese tra 1 e 10 tonnellate, l’intera procedura si applica solo per le sostanze più pericolose. Per le sostanze prodotte o importate in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate, la procedura è semplificata. Viene inoltre introdotto il principio “una sostanza , una registrazione” che permette la condivisione dei dati tra le imprese al fine di ridurre i costi e le analisi.
b) Valutazione. La valutazione dei fascicoli, che viene condotta dalle autorità dello Stato membro nel quale ha luogo la produzione o è stabilito l’importatore, può essere finalizzata, tra l’altro, ad accertare la conformità delle registrazioni alle pertinenti prescrizioni. Si prevede inoltre una procedura per la valutazione delle sostanze volta a far intervenire le autorità in presenza di rischi per la salute pubblica o per l’ambiente. L’Agenzia ha il compito di stabilire l’ordine delle priorità delle sostanze da valutare, mentre le autorità degli Stati membri provvedono, sulla base di tale ordine, a svolgere dei programmi di valutazione.
c) Autorizzazione. La procedura di autorizzazione si applica a tutte le sostanze particolarmente pericolose ai sensi degli allegati. Il richiedente deve dimostrare, in seno ad un procedimento che coinvolge la Commissione e l’Agenzia, che i rischi legati all’uso delle sostanze in questione sono adeguatamente controllati o che sono compensati dai vantaggi di natura socioeconomica. Il Parlamento ha introdotto un criterio restrittivo prevedendo che l’autorizzazione sia rilasciata unicamente se non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate.
d) Restrizione. La restrizione rappresenta un meccanismo di salvaguardia per assicurare che le sostanze eventualmente non soggette ai controlli derivanti dalle altre procedure possano comunque essere sottoposte alle necessarie verifiche. Gli Stati membri e la Commissione sono competenti per proporre le misure di restrizione; l’adozione di queste ultime, che si verifica laddove venga dimostrata la presenza di rischi inaccettabili per la salute o per l’ambiente, può condurre alla limitazione, fino al divieto assoluto, di fabbricazione, uso ed immissione sul mercato delle sostanze.
Gli utenti a valle. Sono infine previsti alcuni, seppur circoscritti, obblighi per gli utenti a valle, vale a dire qualsiasi soggetto, diverso dai fabbricanti, dagli importatori, dai distributori e dai consumatori che utilizzi una sostanza nell’esercizio delle proprie attività industriali o professionali (ad esempio, le imprese conciarie rientrano verosimilmente in questa nozione). Gli utenti a valle sono tenuti a predisporre relazioni sulla sicurezza chimica per gli usi che non rientrano tra quelli definiti nelle apposite schede trasmesse loro dai fornitori. Tuttavia, tale obbligo non sussiste:
- se gli utenti a valle adottano misure di gestione dei rischi più severe di quelle raccomandate dal loro fornitore;
- per le sostanze considerate, ai sensi dei pertinenti allegati, non pericolose;
- nei casi in cui lo stesso fornitore non era tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica.
Gli utenti a valle devono inoltre comunicare all’Agenzia, inviando una breve scheda informativa, se utilizzano le sostanze al di fuori dalle condizioni definite dal fornitore.

Il progetto di regolamento elaborato della Commissione, così come emendato dal Parlamento europeo, sembra in grado di risolvere molte carenze dell’attuale normativa. L’instaurazione di un obbligo generale di registrazione e la previsione di diversi meccanismi di raccolta delle informazioni dovrebbero consentire di accertare i possibili rischi derivanti dalle “sostanze esistenti”, rendendo peraltro meno complesse le procedure per le “nuove sostanze”. Inoltre, la piena “comunitarizzazione” dei procedimenti è suscettibile di aumentare l’efficienza, evitando gli aggravi per le imprese derivanti dalle differenti regole amministrative vigenti negli Stati membri. Le modifiche apportate dal Parlamento europeo sembrano bilanciare adeguatamente le diverse esigenze di tutelare l’ambiente e la salute pubblica e, al tempo stesso, di semplificare i procedimenti per non aggravare le imprese.
Il progetto di regolamento deve adesso passare all’esame del Consiglio dove sarà necessario trovare un compromesso tra i diversi interessi degli Stati membri. Nell’eventualità – assai probabile – che il Consiglio emendi l’attuale versione del testo, il provvedimento dovrà tornare al Parlamento per una seconda lettura. È insomma probabile che il percorso per l’approvazione definitiva del regolamento durerà ancora molti mesi.





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